DURC di congruità: lo strumento per contrastare il lavoro sommerso e gli appalti illeciti o irregolari

Tra le modifiche più significative introdotte con la legge di conversione del Decreto Semplificazioni vi è il c.d. “DURC di congruità”, come precisato all’articolo 8 del comma 10-bis:

«Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente».

Tale documento, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe potenziare l’azione di contrasto agli appalti illeciti e irregolari, poiché servirà a verificare se l’appalto è gestito con un numero corretto di dipendenti, oppure nasconde il ricorso al lavoro nero, attestando che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento è congrua rispetto al valore delle attività affidate.

Il DURC di congruità era già stato testato in passato, per il solo settore edile, nell’ambito delle norme speciali approvate per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, la verifica di congruità del costo della manodopera, rimessa alla Cassa edile, è prevista anche dall’articolo 105 del Codice appalti del 2016, ma la sua applicazione era circoscritta ai lavoratori del subappaltatore.

Ora l’obbligo di presentazione del documento viene generalizzato, nel senso che la verifica di congruità non è più limitata solo ai contratti di subappalto. La legge non fornisce molte indicazioni sul contenuto del documento, affidando il compito di definirne e la disciplina complete a un atto successivo. Infatti, bisognerà attendere l’emanazione di un decreto del ministero del Lavoro, previsto entro sessanta giorni, che indichi con chiarezza le caratteristiche e il contenuto del documento stesso, i parametri per compiere la verifica di congruità, i soggetti competenti a effettuare le verifiche e quelli chiamati a rilasciare i documenti (verosimilmente gli stessi competenti per il DURC ovvero le casse edili per il settore delle costruzioni).