“Durc di congruità e inserimento dati cantiere: a seguito della pubblicazione del D.M. n. 143/2021, il CNCE ha pubblicato alcune FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia avviata a partire dal 1° novembre.
Con la pubblicazione delle FAQ, CNCE vuole garantire un’interpretazione uniforme sul territorio e permettere i corretti adeguamenti da parte delle softwarehouse, anche nell’interoperabilità con il sistema CNCE_Edilconnect, riservandosi eventuali successivi aggiornamenti e approfondimenti sui molteplici aspetti che caratterizzano il tema,
Nel caso in cui l’appaltatore principale/impresa affidataria non è iscritto/a alla Cassa Edile/Edilcassa, potrà inserire ugualmente il cantiere nel sistema? E nei casi di General Contractor? E nel caso di società immobiliare committente di lavori privati?
Sì, fermo restando l’obbligo di inserire i cantieri oggetto di congruità, il sistema CNCE_EdilConnect consente a tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla Cassa Edile) sulle quali ricade la verifica della congruità, di registrarsi al portale e di inserire i dati necessari all’effettuazione della verifica stessa. Con particolare riferimento, poi, ai casi di General Contractor, nell’ambito dei lavori pubblici e privati è esso stesso il soggetto individuato dalle norme di legge quale impresa affidataria/aggiudicataria. Nel caso di società immobiliare committente di lavori privati che affida al 100% l’esecuzione dell’opera ad un’unica impresa affidataria, sarà quest’ultima ad inserire i lavori oggetto dell’appalto.
Se in un cantiere edile risulta un’impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl come deve essere trattata ai fini della verifica di congruità?
Al momento dell’inserimento del cantiere, l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera. Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile. I lavori edili sono individuati dall’art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.
In caso di ATI e Consorzi chi inserisce il cantiere?
In caso di ATI, qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l’ATI, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica “impresa affidataria” ai fini dei restanti adempimenti. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l’ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati.
Laddove l’ATI decida, invece, di avvalersi per l’esecuzione dell’opera di una società consortile, indicata nella denuncia del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile stessa. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarò lui stesso il soggetto affidatario del contratto.
Se i lavori riguardano un condominio (es. 110%), l’impresa dovrà inserire un unico cantiere oppure tanti cantieri quante sono le unità abitative?
Nel caso in cui i lavori siano affidati dal condominio ad un’unica o a più imprese affidatarie sarà l’impresa o le imprese stesse a inserire il cantiere o i singoli appalti/cantieri, riportando nel campo “valore complessivo dell’opera” l’importo indicato nella notifica preliminare.
Come possono essere trasmesse le ore di titolare, soci, collaboratori familiari, lavoratori autonomi e imprese edili di soli soci senza dipendenti?
Per le imprese edili con dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere, siano esse affidatarie e/o in subappalto sono indicate mensilmente in denuncia nell’apposita sezione, anche importando le ore dal sistema CNCE_EdilConnect, come costi non registrati in Cassa Edile. Qualora l’impresa edile affidataria non abbia dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che concorrono alla realizzazione di un’opera edile devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, al portale CNCE_Edilconnect; la stessa impresa sarà chiamata ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in caso di richiesta (cfr art. 5, comma 5, DM 143/2021). Con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti, questi possono registrarsi al portale CNCE_EdilConnect e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, l’impresa affidataria può indicare in CNCE_EdilConnect il valore del lavoro svolto dai predetti lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto. Resta ferma la possibilità di adempiere ad entrambe le casistiche sopra indicate in sede di giustificazione, nell’eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima di congruità, come previsto dall’art. 5, comma 5 del DM e dall’Accordo delle parti sociali del 10.09.2020.
Come si deve comportare la Cassa nei confronti di una categoria di lavorazione non prevista (OS) o in caso di commistioni di più categorie differenti?
Sul punto si rimane in attesa delle relative indicazioni delle parti sociali, da recepirsi da parte del Ministero. (cfr art. 3, comma 5 del DM).
Per la verifica della congruità vale il criterio della categoria prevalente? Laddove vi sono più categorie?
In fase di prima applicazione e nelle more di eventuali ulteriori specifiche, la verifica della congruità si basa sul criterio della categoria prevalente che è determinante ai fini dell’individuazione della percentuale da applicare per il calcolo stesso, fermo restando l’imputazione di tutta la manodopera afferente anche le altre categorie. Peraltro, nel caso in cui, per una categoria diversa da quella prevalente, sia prevista una percentuale di incidenza della manodopera inferiore a quella di quest’ultima, ciò può essere fatto valere dall’impresa affidataria quale giustificazione nel caso di mancato raggiungimento della congruità.
La verifica della congruità viene effettuata sulle denunce e sui versamenti delle imprese coinvolte nell’opera?
Sì, ai fini della corretta verifica della congruità si dovrà tener conto sia della manodopera denunciata che di quella versata dalle imprese coinvolte, necessaria per il raggiungimento delle percentuali minime di manodopera previste dal DM. Rimane fermo ovviamente, in caso di inadempimenti, l’obbligo in capo alle Casse di procedere al recupero di tutto il denunciato da parte delle imprese, relativamente all’opera complessiva secondo le regole in materia di regolarità contributiva.
Nel caso in cui in un cantiere siano registrati sia costi di personale dipendente (per cui si ha contezza del versamento) sia altri costi (ad es. autonomi di cui non si contezza del versamento) quale costi vanno conteggiati prioritariamente ai fini della congruità?
Il DM all’art. 5, co. 5 sancisce che “ai fini del comma 1, l’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in basa a quanto previsto nel citato accordo collettivo del 10 settembre 2020”. Pertanto, relativamente ai costi non registrati presso la Cassa, questi saranno considerati al momento della richiesta di congruità, non andando ad alimentare il contatore durante il periodo di esecuzione dei lavori, pur essendo visibili all’impresa affidataria.
Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce la verifica dell’ultimo versamento non scaduto?
Cfr. Faq n. 8
Per le imprese che hanno in corso una o più rateizzazioni la congruità dovrà essere rilasciata a fine rateizzazione?
No, le regole della rateizzazione ai fini DOL potranno valere anche per il rilascio della congruità (cfr. accordi parti sociali e relativo addendum), fermo restando in caso di verifica di non congruità quanto previsto dall’art. 5 co. 1 del decreto.
Per determinare l’assoggettabilità o meno di un’opera alla verifica della congruità nei lavori privati (di importo pari o superiore a 70.000 euro) qualora il committente affidi a imprese diverse le lavorazioni del cantiere stesso, cosa deve intendersi con il termine “valore complessivo dell’opera”: il valore del singolo appalto o l’importo complessivo del cantiere?
Fermo restando che l’art. 2, co. 3 del DM dispone che saranno oggetto di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70.000 euro, per valore complessivo dell’opera, nella fase di avvio del sistema, deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare. Nel caso in cui più contratti di appalto stipulati con altrettante imprese che siano riferiti ad un unico cantiere, il sistema CNCE_Edilconnect verificherà in maniera automatizzata l’esistenza di tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima notifica preliminare, il cui valore dell’opera complessivo sarà indicato dalle singole imprese all’atto dell’inserimenti dei singoli appalti.
Il committente che affidi la realizzazione di un’opera edile di importo pari o superiore a euro 70.000 esclusivamente da lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il certificato di congruità al termine dell’opera?
Sì, l’art. 2 co. 1 del DM richiama “i lavori eseguiti da imprese affidatarie in appalto o subappalto, ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.
Ai fini del raggiungimento della congruità, concorrono anche le ore di straordinario effettuate dai dipendenti delle imprese?
Possono concorrere nella misura in cui trattasi di ore eccedenti quelle previste contrattualmente e siano adeguatamente comprovate mediante idonea documentazione (ad esempio copia cedolini paga, dichiarazione della direzione dei lavori ecc). Risulta evidente che le ore straordinarie possono essere prese in considerazione, ai fini della verifica della congruità, solo a seguito della corretta e puntuale verifica ed applicazione delle circolari Cnce n. 792 e 797.
Nel caso in cui al termine dei lavori nessuno richiede la congruità la Cassa edile cosa dovrà fare?
Al termine dei lavori, in caso di mancata richiesta della congruità da parte soggetti abilitati, la Cassa invierà un alert all’impresa affidataria.
Qual è la Cassa Edile/Edilcassa competente a rilasciare al congruità?
La Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella ove è ubicato il cantiere.
È prevista la possibilità di “girare” la pratica a un’altra Cassa per l’istruttoria, ad es. nel caso di accordi di trasferta regionale?
Sì, fermo restando la competenza territoriale fissata dal decreto (cfr. art. 3, co. 2 del decreto), si precisa che nella fase di avvio del sistema, la possibilità di “girare” le pratiche ad altra Cassa per la relativa istruttoria è prevista solo per le Casse che hanno accordi di trasferta regionale, o comunque le Casse che comunicheranno alla CNCE l’esistenza di accordi interprovinciali. Si precisa, quindi, che l’emissione dell’attestazione dovrà avvenire sempre da parte della Cassa territorialmente competente.
L’inserimento del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect comporta l’obbligo di iscrizione in cassa Edile/Edilcassa?
No, laddove non sussista tale obbligo alla luce della vigente normativa e del CCNL
Il subappaltatore che non inserisce il cantiere come fa a intercettare il cantiere caricato dall’impresa affidataria?
Il sistema di gestione cantieri attribuirà direttamente il CUC (Codice Univoco Congruità di cantiere), creato al momento dell’inserimento del cantiere, nelle denunce del subappaltatore, il quale pertanto non dovrà fare altro che inserire correttamente la manodopera.
Sono tenute a caricare il cantiere anche le imprese con affidamenti diretti di importo minimo e lavori per 1 giornata o 2?
La norma prevede che soggetti alla congruità saranno tutti i lavori pubblici e quelli privati il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70000 euro.
Quando si parla di importo complessivo dell’opera per i lavori privati (limite € 70.00,00) si intende il valore complessivo dell’appalto compresi i lavori non edili? Al netto dell’IVA?
Si, ma al netto dell’IVA.
Quale valore probatorio hanno le informazioni inserite in CNCE_EdilConnect?
Con l’inserimento della DNL in CNCE_Edilconnect si assolve agli obblighi contrattuali.
In quali denunce saranno disponibili i cantieri presenti in CNCE_Edilconnect?
Tutti i cantieri in cui l’impresa è presente, denunciati nelle diverse Casse, sono resi disponibili nei sistemi di denunce, ai fini della verifica della congruità.
Se un subappaltatore non è registrato in CNCE_EdilConnect, il cantiere in cui è presente, caricato dall’impresa principale, viene recepito in denuncia?
Sì, cfr. FAQ precedente.
Il cantiere indicato in CNCE_Edilconnect è presente nella denuncia delle diverse imprese coinvolte in base alle date di durata inserite nel cantiere?
I cantieri presenti in CNCE_EdilConnect sono disponibili nei diversi sistemi di denuncia nel periodo in cui la competenza della denuncia è compatibile con le date di presenza dell’impresa in cantiere.
ESEMPIO: In un cantiere che dura dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2023 è presente un subappaltatore che lavora solo dal mese di ottobre 2021 al mese di dicembre 2021, dalla denuncia di competenza gennaio 2022 il cantiere non viene più trasmesso da CNCE_EdilConnect ai sistemi di denunce per il subappaltatore. Se opportuno, è possibile modificare le date di presenza dell’impresa nel cantiere per renderlo nuovamente disponibile.
Ritardo inserimento cantiere da parte affidataria
Cosa accade in caso di ritardo nell’inserimento del cantiere da parte dell’impresa affidataria rispetto alla compilazione della denuncia del subappaltatore?
Nel caso di ritardo nell’inserimento del cantiere, il subappaltatore può inserire il cantiere (impostando l’apposita casella in cui dichiara di essere subappaltatore) per poi unificarlo a quello inserito successivamente dall’affidataria.
27.Unificazione cantieri
Quali sono i casi in cui si procede all’unificazione di più cantieri?
Si procede all’unificazione di più cantieri qualora entrambi i cantieri non siano ancora conclusi e tramite l’indicazione (cfr. FAQ precedente) da parte dell’impresa affidataria del codice univoco di congruità del cantiere che rimarrà attivo procedendo, poi, alla cancellazione dell’altro cantiere (esempio subappaltatore FAQ precedente). L’operazione è ammessa solo se l’impresa è presente anche nel cantiere che rimarrà attivo. Se è in corso la verifica di congruità, l’unificazione potrà avvenire con gli stessi requisiti indicati al punto precedente, ma potrà essere effettuata solo dall’operatore della Cassa.
Dato che la richiesta di attestazione di congruità deve essere fatta attraverso il sistema CNCE_EdilConnect, anche in relazione a Casse che non lo usano per caricare i cantieri, le imprese devono comunque registrarsi su CNCE_EdilConnect?
Sì, ai fini della richiesta di attestazione di congruità.
Potrebbe essere possibile effettuare la richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità direttamente da un sistema informatico della Cassa a cui l’impresa è iscritta, senza accedere a CNCE_EdilConnect?
No, il sistema previsto dalle parti sociali dell’edilizia per la richiesta e il rilascio della congruità è CNCE_Edilconnect.
Il certificato di congruità deve essere rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso di invito a regolarizzare i quindici giorni interrompono i termini di rilascio?
Si, nell’intervallo necessario per la regolarizzazione si interrompono i termini per il rilascio.
Il sistema prevede modifiche nei tracciati di esportazione dei software paghe?
No, il sistema è compatibile con i tracciati dei software paghe concordati in Assosoftware.
Se un’impresa è affidataria di più appalti in più cantieri sul territorio nazionale e risulta congrua in tutti i cantieri tranne in uno, potrà ottenere il DOL?
No, fermo restando la vigenza di tutte le regole relative al DURC anche DOL, il decreto congruità indica, all’art. 5 c. 6, che “In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line”. Pertanto, rilevando ai fini della congruità il singolo appalto/cantiere, basterà la mancata congruità di un cantiere a determinare gli effetti negativi sul DOL per l’impresa affidataria.
Nel caso in cui sia emessa un’attestazione di congruità negativa, chi deve inviare i dati dell’impresa affidataria alla BNI?
La Cassa che ha emesso l’attestazione è quella deputata all’invio dei dati in BNI. (decreto art. 5 co. 3: “Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)”.
Quando deve essere effettuato l’invio alla BNI?
Il sistema manda una segnalazione di irregolarità al gestionale per il successivo DOL da emettere oppure l’operatore che rilascia il DOL deve verificare a mano? Contestualmente all’emissione dell’attestazione di congruità negativa, la Cassa competente territorialmente deve segnalare l’impresa affidataria alla BNI come irregolare, con tutte le conseguenze del caso per le successive richieste di DOL. (decreto art. 5 co. 6 “In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica […] incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line”).
L’impresa risultata non congrua: come può integrare la manodopera mancante ai fini della regolarizzazione?
L’impresa dovrà:
inviare alle Casse le denunce integrative;
inserire le ore di personale non dipendente/inserire documentazione aggiuntiva comprovante l’esistenza di costi di manodopera non registrati;
versare l’importo mancante;
fornire la dichiarazione del direttore lavori casi di scostamento inferiore a 5% Le istruzioni sulla regolarizzazione saranno comunque contenute nel messaggio PEC dell’”invito alla regolarizzazione”.
Qualora non venga rilasciato l’attestato di congruità e non vi sia la regolarizzazione da parte dell’impresa sia in tema di responsabilità solidale che in caso di ingiunzione, gli importi da richiedere sono quelli stimati dalla Cassa, o quelli risultanti in denuncia? Che responsabilità ha la Cassa?
L’importo sarà quello calcolato dalla Cassa e derivante dalla differenza tra l’importo atteso (“importo lavori edili” x “percentuale categoria di lavorazione”) e l’importo di manodopera registrato. (decreto art. 5 co. 1 la regolarizzazione avviene “attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità”. Non si ravvisano estremi di responsabilità per le Casse in quanto tutti gli importi, sia quelli calcolati in base alle dichiarazioni rese dall’impresa in sede di DNL (art. 3 co. 2 del decreto), sia quelli relativi alla manodopera nel cantiere, derivano da autodichiarazioni rese dall’impresa.
Nel caso di mancato raggiungimento della congruità per mancanza di ore di lavoro dichiarate nei cantieri, la regolarizzazione si effettua attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro mancante e necessario al raggiungimento della congruità?
Questi importi come devono essere imputati nella gestione? Si, l’impresa effettuerà un versamento alla Cassa con causale: versamento regolarizzazione pratica prot- n. xxxxxxx Nelle more di ulteriori indicazioni, tali somme saranno imputate ad un apposito fondo e saranno utilizzate per gli scopi statutari della Cassa secondo le indicazioni delle parti sociali nazionali.
Ai fini dell’attestato congruità, valgono le stesse regole adottate per il rilascio del DOL (la competenza di due mesi antecedenti al mese di richiesta)?
No, in mancanza di indicazioni normative e contrattuali specifiche, vale il principio secondo il quale alla data della richiesta dell’attestazione di congruità devono soddisfarsi le due condizioni richieste per le quali le ore necessarie al raggiungimento della congruità siano state correttamente denunciate e coperte dai relativi versamenti.39. Regolarizzazione eventuali subappaltatori irregolari
In caso di esito negativo dell’attestazione di congruità, come può l’impresa affidataria conoscere a quale Cassa deve rivolgersi per regolarizzare eventuali subappaltatori irregolari?
Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate nel testo della PEC di accompagnamento.”
Fonte: www.lavoripubblici.it – Redazione tecnica – 25/11/2021
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