Giungono segnalazioni di un aumento di imprese che, pur svolgendo attività edilizia, si sottraggono all’applicazione del CCNL edile, ricorrendo a contratti, considerati, oltretutto a torto, meno onerosi. Una delle conseguenze è l’evasione dagli obblighi contributivi verso le Casse Edili.
L’errata applicazione del contratto rappresenta una grave alterazione della leale concorrenza tra Imprese, danneggia chi opera nel rispetto delle norme e produce nefasti effetti sulla retribuzione e sui diritti dei lavoratori del settore.
Ricordiamo che le Imprese che operano nell’edilizia e che svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività, devono applicare il contratto collettivo dell’edilizia.
Si ricordano in tal senso la nota del Ministero del Lavoro del 24 marzo 2015; l’art. 51 del D. Lgs. 81/2015; l’art. 30, c4 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti).
Non sono consentite aggiudicazioni, sia nei lavori pubblici che in quelli privati, per imprese non iscritte ad una delle Casse Edili promananti dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
Su tali temi si è consolidata negli anni una corposa giurisprudenza. A titolo di esempio si confrontino: interpello Min. Lav. 18/2012; interpello Min. Lav. 56/2008; nota del Min. Lav. 6/11/2009; per i Lavori Pubblici D. L.gs. n. 50/2016 art. 105; per i lavori privati T.U Sicurezza D. Lgs. 81/2008; art. 90; parere precontenzioso ANAC n. 6 del 4/02/2015; deliberazione AVCP n. 91 del 2007; sentenze Cass. Civ. n. 6869/2012 e n. 1604/2015; Ordinanza Cass. Civ. n. 10140/2014.
Dall’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, con versamento dei relativi contributi, deriva la regolarità contributiva che deve essere congiuntamente attestata da Casse Edili, INPS e INAIL. Per tale ragione, qualora pervengano richieste di DURC da imprese edili, che non sono regolarmente iscritte presso la Cassa Edile territorialmente competente, dovrà procedersi alla segnalazione di irregolarità ai fini del rilascio del DURC on line.
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