La Cassa Edile di Cagliari e Sardegna Meridionale informa le imprese che usufruiscono del servizio di sorveglianza sanitaria, i loro consulenti e i dipendenti che, a partire da gennaio 2025, entrano in vigore le modifiche apportate al D. Lgs. 81/208 con la Legge del 13.12.2024 n. 203, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 28.12.2024 in materia di visita medica a seguito di assenza continuativa superiore ai 60 giorni per malattia.
Cosa cambia?
Il nuovo art. 41, comma 2, lettera e-ter cita testualmente:
2. La sorveglianza sanitaria comprende: … e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
La visita, pertanto, non è più obbligatoria, ma a discrezione del medico competente, che è tuttavia tenuto a esprimere il giudizio di idoneità.
I medici competenti che esercitano per conto della Cassa Edile di Cagliari e Sardegna Meridionale procederanno secondo quanto di seguito indicato.
1) Il Medico Competente, sulla base delle nuove modifiche apportate al D. Lgs. 81/2008, dovrà acquisire dal lavoratore per e-mail la documentazione relativa al periodo di malattia di cui ha usufruito.
2) Il Medico Competente, ricevuta la documentazione, valuterà se il lavoratore dovrà essere convocato per una nuova visita medica o se, sulla base della documentazione pervenuta, potrà rilasciare il giudizio di idoneità senza effettuare la visita. Tale servizio può comportare dei costi aggiuntivi a carico dell’impresa.
3) Per motivi di privacy la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente alle e-mail dei Medici Competenti.
Per qualunque ulteriore chiarimento in merito vi invitiamo a contattare i nostri uffici (070 3423001) o il vostro medico competente.
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