Accantonamenti presso la Cassa Edile
ACCANTONAMENTI |
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REQUISITI IMPRESA | Regolarità contributiva nel periodo di riferimento: accantonamento mensile pari al 14,20% della paga base di fatto |
QUANDO | Gratifica "ferie": erogata al lavoratore entro il 31 luglio di ogni anno Gratifica natalizia: erogata al lavoratore entro il 15 dicembre di ogni anno |
COME | Accredito su C.C. bancario (consigliato) o tramite bonifico postale domiciliato |
Le imprese iscritte, secondo quanto previsto dal CCNL, Art. 18, sono tenute a corrispondere mensilmente, presso la Cassa Edile, le quote per ferie e gratifica natalizia trattenute ai lavoratori.
A partire dal 1 ottobre 2000, l’accantonamento è pari al 14,20% della paga base di fatto.
La Cassa Edile, alle scadenze previste dal contratto collettivo, liquida le suddette quote ai lavoratori, le cui imprese abbiano provveduto al regolare versamento degli accantonamenti, e, precisamente, in occasione:
- del Ferragosto, entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti il semestre ottobre/marzo;
- del Natale, entro il 15 dicembre di ogni anno, per gli importi afferenti il semestre aprile/settembre.
Per le imprese che abbiano quote arretrate da versare alla Cassa Edile, si ricorda che, fino al 30 settembre 2000, l’accantonamento sarà calcolato sul 18% della paga base di fatto.