Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dellâeconomia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dellâemergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e lâutilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonchĂŠ di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Tali provvedimenti si aggiungono a quelli giĂ adottati dâurgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attivitĂ economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex âzona rossaâ, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalitĂ di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.
Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4 fronti principali.
1. Misure per potenziare la capacitĂ di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare lâemergenza sanitariaÂ
- vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
- il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
- lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
- il finanziamento dellâaumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unitĂ di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
- lâautorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
- la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare lâemergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
- la possibilitĂ di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrĂ assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dellâIstituto Superiore di SanitĂ per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
- la possibilità , ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
- una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire lâesercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
- disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneitĂ sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
- lâintroduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure dâacquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
- lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dellâAmministrazione civile dellâinterno e quello delle polizie locali, nonchĂŠ per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare lâadeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
- lâistituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, CittĂ metropolitane e Comuni;
- la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, lâacquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attivitĂ di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o piĂš operatori economici, per importi non superiori alle soglie giĂ previste, a condizione che lâaffidamento sia conforme al motivo delle liberalitĂ ;
- la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per lâattuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dellâemergenza epidemiologica COVID-19.
2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con lâobiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dellâemergenza
- la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono lâattivitĂ a seguito dellâemergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale âCOVID-19â per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilitĂ viene estesa anche alle imprese che giĂ beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- la possibilitĂ di accesso all’assegno ordinario con causale âemergenza COVID-19â è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piĂš di 5 dipendenti;
- è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. Lâindennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, Co.Co.Co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
- è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
- misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dellâattivitĂ . Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennitĂ comunque denominati erogati a norma del decreto;
- si prevede lâequiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico lâequiparazione era giĂ stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
- a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilitĂ di usufruire, per i figli di etĂ non superiore ai 12 anni o con disabilitĂ in situazione di gravitĂ accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista lâassegnazione di un bonus per lâacquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dellâordine;
- il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
- misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, lâincremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dellâoccupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonchĂŠ la previsione della costituzione di una nuova societĂ interamente controllata dal Ministero dellâeconomia e delle finanze, ovvero controllata da una societĂ a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attivitĂ di Alitalia – SocietĂ Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
- lâincremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
- misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilitĂ di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuitĂ aziendale delle imprese agricole, della pesca e dellâacquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonchĂŠ per lâarresto temporaneo dellâattivitĂ di pesca.
3. Sostegno alla liquiditĂ delle famiglie e delle imprese
Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquiditĂ sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.
- Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
- potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
- la gratuitĂ della garanzia del fondo, con la sospensione dellâobbligo di versamento delle previste commissioni per lâaccesso al fondo stesso;
- lâammissibilitĂ alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquiditĂ di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
- lâallungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza Coronavirus;
- la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per lâaccesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
- la possibilitĂ di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attivitĂ immobiliari;
- la possibilitĂ di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
- la possibilitĂ di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere lâaccesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
- la sospensione dei termini operativi del fondo;
- estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
- estensione a soggetti privati della facoltĂ di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con lâintervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
- facilitazione per lâerogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
- estensione dellâimpiego delle risorse del Fondo;
- rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
- estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dellâutilizzo del fondo per mutui prima casa;
- misure per lâincremento dellâindennitĂ dei collaboratori sportivi;
- la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere lâinternazionalizzazione del sistema Paese;
- immediata entrata in vigore del âvolatility adjustmentâ per le assicurazioni;
- possibilitĂ di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dellâimporto dellâindennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
- introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire lâespansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. Lâobiettivo è di liberare cosĂŹ circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;Â
- incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attivitĂ fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
- norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
- lâistituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
- lâaumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilitĂ di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.
4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquiditĂ
- Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori piĂš colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per lâassicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- differimento scadenze â per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per lâassicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- disapplicazione della ritenuta dâacconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attivitĂ di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dellâ Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dellâinvio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- premi ai lavoratori:Â ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- lâintroduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito dâ imposta, nonchĂŠ contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
- donazioni COVID-19Â â la deducibilitĂ delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dellâarticolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
- affitti commerciali â a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito dâimposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonchĂŠ di trasporto navale, come lâesenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nellâambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
- disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
- la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e societĂ sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
- misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.
Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:
- nuove misure per contenere gli effetti dellâemergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra lâaltro, il rinvio dâufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
- misure per il ripristino della funzionalitĂ degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
- misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalitĂ ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per lâaccesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalitĂ telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti giĂ ultimata la valutazione dei candidati, nonchĂŠ la possibilitĂ di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalitĂ lavorative di cui ai commi che precedono;
- disposizioni per lâutilizzo in deroga della quota libera dellâavanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
- misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
- la possibilitĂ , fino alla fine dello stato dâemergenza, Â per i consigli dei comuni, delle province e delle cittĂ metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
- la proroga al 31 agosto 2020 della validitĂ dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalitĂ di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
- norme in materia di svolgimento delle assemblee di societĂ e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
- il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
- misure per la continuitĂ dellâattivitĂ formativa e a sostegno delle universitĂ delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con lâistituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dellâultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
- contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
- misure per favorire la continuitĂ occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
- la proroga del mandato dei componenti dell’AutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- la proroga di sei mesi del termine per lâindizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
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PROROGA DEI TERMINI PER LâADOZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI
Disegno di legge
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha approvato un disegno di legge che dispone la proroga dei termini per lâadozione di decreti legislativi.
In considerazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario connesso alla diffusione del virus COVID-19, il disegno di legge proroga di tre mesi i termini con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020.
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DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio e il conseguente stanziamento di un milione di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte alle prime necessitĂ .
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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellâinterno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dellâarticolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Sant’Antimo (Napoli) e il contestuale affidamento dellâamministrazione dellâente a una Commissione di gestione straordinaria.
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CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di sequenza contrattuale ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, stipulata il 27 novembre 2019, finalizzata a definire una specifica disciplina per lâadeguamento retributivo per il personale italiano assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle sedi diplomatiche e negli Istituti italiani di cultura all’estero.
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CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato la costituzione in giudizio dello Stato nel conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto avverso il decreto del Ministero per i beni e le attivitĂ culturali e per il turismo 5 dicembre 2019, n. 1676, recante la âDichiarazione di notevole interesse pubblico dellâarea alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei, comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superioreâ (BL),.
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NOMINE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
- su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, la nomina a Vice Comandante generale dellâArma dei carabinieri del generale di corpo dâarmata Gaetano Angelo Antonio MARUCCIA;
- su proposta del Ministro dellâeconomia e delle finanze Roberto Gualtieri, la promozione al grado di generale di Corpo dâarmata del Generale di divisione del ruolo normale â Comparto ordinario della Guardia di finanza Piero BURLA.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato undici leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:
- di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020, recante âDisposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilitĂ regionale 2020)â, in quanto una norma in materia urbanistica si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e viola lâarticolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonchĂŠ i principi di ragionevolezza e buon andamento, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione; unâaltra norma riguardante i finanziamenti pubblici per le associazioni di promozione sociale lede i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione e di autonomia delle formazioni sociali e sussidiarietĂ degli enti del terzo settore, di cui allâarticolo 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione; unâaltra norma ancora in materia di benefici abitativi lede i principi di uguaglianza e di ragionevolezza espressi dall’articolo 3 della Costituzione; altre norme di carattere finanziario violano, infine, lâarticolo 81, terzo comma, della Costituzione e lâarticolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestĂ legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
- di non impugnare
- la legge la legge della Regione Sicilia n. 1 del 24/01/2020, recante âAutorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per lâesercizio finanziario 2020â;
- la legge della Regione Veneto n. 1 del 24/01/2020, recante âDisposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche socialiâ;
- la legge della Regione Veneto n. 2 del 24/01/2020, recante âDisposizioni in materia di enti localiâ;
- la legge della Regione Abruzzo n. 2 del 21/01/2020, recante âRiconoscimento della legittimitĂ del debito fuori bilancio ai sensi dellâarticolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) Sentenza Corte dâAppello di LâAquila n. 906/2019â;
- la legge della Regione Basilicata n. 3 del 28/01/2020, recante âAutorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per lâesercizio finanziario 2020â;
- la legge della Regione Marche n. 1 del 20/01/2020, recante âModifica alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 âNorme per la disciplina delle attivitĂ estrattiveâ;
- la legge della Regione Abruzzo n. 4 del 28/01/2020, recante âBilancio di previsione finanziario 2020 â 2022â;
- la legge della Regione Lombardia n. 1 del 31/01/2020, recante âMutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Somaglia e Casalpusterlengo, in provincia di Lodiâ;
- la legge della Regione Veneto n. 3 del 30/01/2020, recante âModifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 âNorme in materia di variazioni provinciali e comunaliâ e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 âDisciplina dellâesercizio associato di funzioni e servizi comunaliââ;
- la legge della Regione Veneto n. 4 del 30/01/2020, recante âDisposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini venetiâ.