Come noto, e come da Circolare n. 397/C, le contribuzioni versate alla Cassa Edile per “Cassa Edile”, “Scuola Edile”, “Anzianità Professionale Edile”, “Fondo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro”, “Fondo Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza”, “Aliquota Finalizzata di Sistema” e “Indennità Lavori Usuranti”, devono essere assoggettate a contribuzioni di previdenza, nei limiti del 15% del loro ammontare.
L’accantonamento del 14,20% a titolo di ferie e gratifica natalizia resta sempre assoggettato a contribuzione per l’intero ammontare.
La contribuzione imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori è ora così costituita:
- a) dalla retribuzione, comprese, ovviamente, le somme accantonate alla Cassa Edile a titolo di ferie e gratifica natalizia, al netto del contributo dovuto dal lavoratore alla Cassa Edile (0,40% calcolato su paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, EDR, EET e utile di cottimo, ove esista);
- b) dal 15% delle somme dovute alla Cassa Edile dal lavoratore e dal datore di lavoro per i titoli sopra elencati (15% del 7,17% = 1,08); resta inteso che quest’ultima percentuale dovrà essere calcolata sulla medesima base imponibile sopra indicata (paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, EDR, EET e utile di cottimo ove esista).
Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattare gli uffici della Cassa Edile inviando un’email a info@cassaedilecagliari.it.
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