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In «Gazzetta» il Dm Economia che estende la possibilità a tutto il 2017. Per l’ente debitore 30 giorni per rispondere richiesta di certificazione del credito

Via libera anche per il 2017 alle compensazioni, da parte delle imprese e dei professionisti, dei debiti delle cartelle esattoriali con gli eventuali crediti vantati verso la Pubblica amministrazione. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2017 n. 194, infatti, l’atteso decreto del Mef del 9 agosto 2017, che dà attuazione alla proroga per il 2017 (articolo 9-quater del Dl 24 aprile 2017 n. 50) dell’agevolazione dell’articolo 12, comma 7-bis, del Dl 23 dicembre 2013, n. 145 e della normativa generale dell’articolo 28-quater del Dpr 600/73. Quest’ultima, a differenza della prima, sarebbe a regime, ma i vari decreti attuativi hanno sempre posto un limite temporale alle cartelle esattoriali compensabili (per il 2017, ad esempio, si parla di carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016), senza prevedere una regola generale, applicabile automaticamente a tutti gli anni.

Da lunedì 21 agosto 2017, quindi, le imprese e i lavoratori autonomi possono compensare i debiti delle cartelle esattoriali, relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (nelle precedenti proroghe si parlava di cartelle esattoriali notificate entro una specifica data), con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165) e certificati secondo le modalità previste dai decreti del ministro dell’Economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, a patto che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Quindi, a differenza della regola generale dell’articolo 28-quater del Dpr 600/73, quella dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, prevede che la compensazione sia ammessa solo se con il credito verso la Pa si pagherà interamente quanto dovuto.Per effettuare questa compensazione, il contribuente-creditore deve richiedere all’ente debitore, tramite un’apposita istanza, la certificazione del credito, relativamente al suo ammontare, il quale deve essere certo, liquido ed esigibile (articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185). L’istanza, allegata al decreto 25 giugno 2012, va presentata, utilizzando la Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), disponibile sul sito crediticommerciali.mef.gov.it.

L’ente debitore deve rispondere alla richiesta di certificazione del credito, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Il contribuente-creditore, poi, deve presentare l’originale della certificazione all’agente della riscossione, il quale, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione, aggiornando la Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc). L’agente della riscossione deve annotare l’importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo sulla copia della certificazione rilasciata al contribuente-creditore. Il credito residuo, poi, potrà essere utilizzato, se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.

Luca De Stefani

Da: IlSole24ore, 23/08/2017

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