Durc e rottamazione delle cartelle

Anche se il procedimento di definizione agevolata – previsto dal decreto legge 193/2016 sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle – «si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute» – «e, pertanto, fino a tale momento permane l’esposizione debitoria nei confronti degli istituti previdenziali» – la regolarità può essere riconosciuta anche alle imprese di cui «si accerti» la «dichiarazione di adesione alla definizione agevolata», salvo verificare il puntuale pagamento di tutti i versamenti dovuti.
È, in sintesi, quanto affermano, con due distinte circolari l’Inps e l’Inail in relazione alla regolarità contributiva da attestare attraverso il rilascio del Durc alle imprese richiedenti, a seguito dell’adesione alla “rottamazione delle cartelle”, prevista dal Dl 193/2016, per i contributi non versati all’Istituto di previdenza.

La circolare Inail (n.18 del 28 aprile) riassume le tappe che hanno portato alla decisione, anche a seguito di vari pareri acquisiti da parte di soggetti istituzionali (Ispettorato del lavoro e ufficio legislativo del ministero del Lavoro) e conclude che «a far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva».

Con parole diverse il principio viene affermato anche dall’Inps, nella cui circolare 80/2017 del 2 maggio si legge che «a far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità».
Resta fermo che, le imprese devono anche essere in regola con i contributi relativi agli importi che non rientrano nella definizione agevolata.

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A ogni successiva scadenza fissata per il pagamento dovuto per la regolarizzazione (in una soluzione unica oppure in più rate, da corrispondere tra il 2017 e il 2018), «la regolarità contributiva è attestata se l’agente della riscossione ne comunica il regolare versamento».
L’architettura telematica del Durc on line, riferisce la circolare Inail, si adeguerà per rendere automatiche e tempestive le fasi del rilascio del documento.

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Massimo Frontera

Da: IlSole24ore, 3/05/2017

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