Com’é noto, il 18 giugno 2008 e stato rinnovato il CCNL del settore Edilizia Industria, il quale, introducendo alcune novità sul trattamento in caso di malattia, ha stabilito che, con riguardo agli eventi sorti dal 1° giugno 2008, sono stati ridotti da 7 a 6 e da 14 a 12 i periodi minimi di malattia per il riconoscimento all’operaio, per i primi 3 giorni di malattia, rispettivamente, del 50% e del 100% della retribuzione.
Conseguentemente la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all’art. 5 del CCNL, viene erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio per i giorni di carenza in caso la malattia non abbia durata superiore a 6 giorni, mentre in precedenza i giorni erano 7.
Per quanto riguarda i rimborsi alle imprese delle integrazioni di malattia/infortunio ad opera di questa Cassa Edile, si richiamano per completezza le regole che ne disciplinano il funzionamento:
1. Malattia e infortuni sono rimborsati alle imprese regolari con i versamenti contributivi, sulla base di quanto dichiarato nelle denunce mensili presentate attraverso il MUT.
2. Per poter ottenere il rimborso dei periodi di malattia/infortunio, l’impresa deve presentare le buste paga dei lavoratori interessati, i certificati medici di malattia 0, in caso di infortunio, la relativa denuncia con i certificati medici INAIL. In caso di documentazione incompleta, la Cassa Edile non può procedere all’esatto conteggio delle integrazioni economiche e dunque al rimborso.
3. Come da circolare n.330/C del 7 agosto 2006, per ottenere il rimborso delle integrazioni di malattia/infortunio, le imprese hanno tre mesi di tempo per presentare la documentazione completa delle relative pratiche. Tale periodo di tempo é conteggiato a partire dal mese di competenza in cui si e verificato l’evento di malattia/infortunio, con scadenza entro il mese per la presentazione della denuncia. Decorso inutilmente tale periodo di tempo la pratica di rimborso viene archiviata.
Esempio: per richiedere il rimborso di quanto corrisposto anticipatamente ad un lavoratore assente per malattia nel mese di gennaio, l’impresa ha tempo per presentare la denuncia entro il mese di febbraio, pertanto i tre mesi per la presentazione della documentazione scadranno nel mese di maggio.
4. La Cassa Edile procede al rimborso delle interazioni del trattamento di malattia ed infortunio entro i limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e di quanto effettivamente anticipato dall’impresa al lavoratore, come evidenziato nella busta paga di riferimento.
La presente documentazione e le tabelle con i coefficienti di rimborso sono reperibili nella specifica area del sito www.cassaedilecagliari.it
Si ricorda infine alle imprese associate che er il buon fine delle operazioni di liquidazione e necessario comunicare il codice IBAN completo.
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